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T.U. 13/01/2006
Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109) 1 Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. 2 Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva e/o definitiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo eventualmente redatto a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori. 3.Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto ed in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 1 Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 2 Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili. Relazione all’articolo 112 Viene recepita e generalizzata la disciplina di cui all’articolo 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994. Tuttavia, l’art. 30 comma 6 prevede la verifica dei progetti prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Ma tale scansione temporale non è praticabile quando la progettazione è affidata, in parte, all’aggiudicatario. Nel recepimento si sono perciò previste diverse cadenze temporali della verifica della progettazione, a seconda che la stessa sia separata dall’appalto di lavori, o ne formi oggetto insieme all’esecuzione. Inoltre si demanda al regolamento di disciplinare la verifica della progettazione negli appalti di servizi e forniture, verifica finora non prevista Il terzo comma disciplina l’accertamento in contraddittorio della conformità del progetto allo stadio progettuale precedente ricalcando la disciplina all’uopo dettata dall’articolo 19, comma 1 ter, della legge 109/1994. Capo V – Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative) (art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter, l. n. 109 del 1994) 1 L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3 La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 4 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Relazione all’articolo 113 L’art. 100 riproduce l’art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter della l. 109/1994, che, per la loro portata, possono essere estese alla generalità dei contratti di appalto o concessione. Sul comma 3 si osserva quanto segue. Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando a un difetto di coordinamento dell’art. 30, l. n. 109 del 1994 rispetto alla pur datata reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Deve, peraltro, essere valutata l’opportunità di disciplinare in modo più analitico, quali che ne siano i termini – così come previsto prima delle modifiche apportate all’art. 30, comma 2-ter dalla l. 24 dicembre 2003, n 350 -, il meccanismo di svincolo progressivo della cauzione, che, per un verso, è assistito dalla sanzione di nullità dei patti contrari o in deroga, ma, per altro verso, è T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. definita solo, a cautela delle ragioni della stazione appaltante, nel limite massimo svincolabile. In definitiva, mentre non vi è difficoltà alcuna a immaginare l’applicabilità della sanzione rispetto a clausole contrattuali che escludano l’automaticità dello svincolo, “senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione”, ostacoli di non poco momento si pongono rispetto alla stessa individuazione della disciplina imperativa in tema di “termini ed entità” dello svincolo delle garanzie. Il massimo risultato ottenibile, sul piano letterale, è ritenere che il limite del 75% dello svincolo debba comunque essere raggiunto prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, prima del decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ossia prima del termine previsto per lo svincolo completo della garanzia. La norma transitoria di cui all’art. 30, comma 2 ter, ultimo periodo, è stata riprodotta nell’articolo del presente codice recante le disposizioni transitorie. Abrogazioni Gli articoli 75, 113 e 129 comportano l’abrogazione dell’art. 30 della l. 109/1994
Art. 114 (Varianti in corso di esecuzione del contratto) 1 Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2 Il regolamento determina i casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell’articolo 132, in quanto compatibile. Relazione all’articolo 114 La norma rinvia al regolamento la soluzione della questione di come disciplinare le varianti in corso di esecuzione del contratto, nei contratti relativi a servizi e forniture. La questione non è affrontata dal diritto comunitario, che si occupa solo delle varianti in sede di offerta (art. 76 del codice). Nel diritto nazionale le varianti in corso di esecuzione sono disciplinate per i lavori (art. 25, l. n. 109 del 1994, trasfuso nell’art. 132 del codice). Ma la necessità o opportunità delle varianti si può prospettare anche nei contratti di forniture o servizi, che abbiano lunga durata o particolare complessità. La soluzione è affidata alla sede regolamentare, nel rispetto dei canoni de sumibili per le varianti nei lavori, in quanto la soluzione presuppone una veri fica delle esigenze pratiche delle stazioni appaltanti.
Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) (art. 6, comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e di cui al medesimo articolo 7, comma 5. Relazione all’articolo 115 Il comma 1 riproduce l’art. 6, comma 4 della l. l. 24 dicembre 1993 n. 537, che resta, in parte qua, conseguentemente abrogato.
Art. 116 (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto) (artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, l. n. 109 del 1994) 1 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 2 Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3 Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 4 Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Relazione all’articolo 116 Si propone la generalizzazione a tutti i contratti di appalto delle soluzioni previste dagli art. 35 e 36, nonché 10, comma 1-ter della l. 109/1994, che restano in conseguenza abrogati Si propone la soppressione del comma 4 dell’articolo 35, l. n. 109 del 1994 (“4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985”) data la soluzione del problema delle vicende soggettive del concorrente nell’articolo 51 del codice. Il comma 5 dell’articolo 35, l. n. 109 del 1994 (“Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento») viene inserito nell’articolo del codice recante le norme transitorie.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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